Le Comunità Energetiche Rinnovabili, comunemente denominate CER, consentono a cittadini, piccole e medie imprese, enti locali e altri soggetti ammessi di partecipare alla produzione e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili.

La CER è un soggetto giuridico autonomo, fondato sulla partecipazione aperta e volontaria. Il suo obiettivo principale consiste nel generare benefici ambientali, economici e sociali per i membri e per il territorio in cui opera, attraverso una gestione collettiva dell’energia. Le regole di partecipazione e di controllo devono rispettare i requisiti previsti dalla disciplina applicabile.

Il funzionamento della condivisione energetica

La condivisione dell’energia avviene attraverso la rete elettrica pubblica e viene determinata contabilmente dal Gestore dei Servizi Energetici, GSE. Non richiede la realizzazione di una rete privata tra le abitazioni o le attività dei partecipanti.

Per ciascuna configurazione, i punti di immissione e di prelievo devono ricadere nell’area convenzionale sottesa alla medesima cabina primaria.

L’energia autoconsumata virtualmente è calcolata, per ciascuna ora, come il minore tra:

  • l’energia complessivamente immessa in rete dagli impianti della configurazione;
  • l’energia complessivamente prelevata dalla rete dai consumatori partecipanti.

Se, in una determinata ora, gli impianti immettono 100 kWh e i partecipanti prelevano 70 kWh, l’energia condivisa è pari a 70 kWh. La contemporaneità tra immissioni e prelievi costituisce quindi un elemento decisivo per la valorizzazione della CER.

Una stessa CER può gestire più configurazioni territoriali, con richieste distinte al GSE e calcoli separati dell’energia condivisa.

Partecipanti e ruoli operativi

Possono partecipare, nel rispetto dei requisiti previsti, persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e amministrazioni locali, enti religiosi, enti del terzo settore e altri soggetti ammessi.

Occorre distinguere i seguenti ruoli:

RuoloFunzione
Consumatore — consumerPartecipa con i prelievi della propria utenza e può beneficiare della ripartizione dei proventi della CER
ProduttoreProduce energia rinnovabile mediante uno o più impianti inseriti nella configurazione
Produttore-consumatore — prosumerProduce energia, ne utilizza direttamente una parte e rende disponibile alla condivisione l’eventuale eccedenza immessa
ReferenteGestisce i rapporti con il GSE e gli adempimenti relativi al servizio per l’autoconsumo diffuso

La qualifica di produttore non coincide necessariamente con quella di proprietario dell’impianto. Proprietà, disponibilità dell’impianto e responsabilità di esercizio devono essere definite contrattualmente. I ruoli della configurazione sono disciplinati dalle Regole operative del GSE.

Le grandi imprese non possono essere membri della CER, ma possono assumere, alle condizioni previste, il ruolo di produttori terzi. Per le imprese partecipanti devono inoltre essere verificati i requisiti relativi all’attività esercitata.

Impianti e tecnologie utilizzabili

La CER può utilizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il fotovoltaico rappresenta una soluzione particolarmente adatta alla generazione distribuita su edifici residenziali, coperture produttive, strutture pubbliche e altre superfici idonee.

Per accedere alla tariffa premio, ciascun impianto deve rispettare i requisiti tecnici e temporali previsti. Il limite di potenza del singolo impianto incentivabile è pari a 1 MW: tale valore non rappresenta necessariamente il limite complessivo della comunità, che può aggregare più impianti.

Nelle nuove realizzazioni fotovoltaiche possono essere impiegati moduli ad alta efficienza TOPCon, a eterogiunzione HJT o a contatti posteriori, associati a inverter con monitoraggio della produzione. La scelta deve considerare superficie disponibile, producibilità, ombreggiamenti, condizioni termiche e compatibilità elettrica.

Le tecnologie di controllo possono integrare:

  • monitoraggio dei consumi e della produzione;
  • previsione della generazione fotovoltaica;
  • gestione dei carichi programmabili;
  • ricarica dei veicoli elettrici;
  • sistemi di accumulo;
  • piattaforme per la rendicontazione e la ripartizione dei benefici.

L’adozione di una batteria richiede una simulazione specifica: l’aumento dell’autoconsumo fisico del produttore può ridurre l’energia immediatamente immessa e disponibile alla condivisione. Il progetto deve valutare congiuntamente risparmio individuale, benefici collettivi e costo dell’accumulo.

Le componenti del beneficio economico

La valutazione economica deve distinguere quattro flussi:

ComponenteMeccanismo
Risparmio da autoconsumo fisicoL’energia utilizzata direttamente presso l’utenza del produttore riduce il prelievo dalla rete
Vendita dell’energia immessaL’energia ceduta viene valorizzata attraverso il contratto di vendita applicabile
Tariffa premioÈ riconosciuta sull’energia condivisa incentivabile
Contributo di valorizzazioneÈ riconosciuto secondo la regolazione ARERA sull’energia autoconsumata virtualmente

La tariffa premio è riconosciuta per 20 anni, secondo le condizioni previste per ciascun impianto. L’energia immessa resta inoltre nella disponibilità del produttore per la relativa valorizzazione commerciale.

L’adesione alla CER non comporta automaticamente una riduzione del 30–50% della bolletta. Il beneficio del singolo partecipante dipende dall’energia effettivamente condivisa, dalle tariffe applicabili, dai costi di gestione e dal regolamento di ripartizione.

Tariffa incentivante sull’energia condivisa

La tariffa premio comprende una componente fissa, differenziata per potenza dell’impianto, e una componente variabile legata al prezzo dell’energia.

Potenza del singolo impiantoComponente fissaComponente variabileIntervallo prima delle maggiorazioni territoriali
Fino a 200 kW80 €/MWh0–40 €/MWh80–120 €/MWh
Oltre 200 kW e fino a 600 kW70 €/MWh0–40 €/MWh70–110 €/MWh
Oltre 600 kW e fino a 1 MW60 €/MWh0–40 €/MWh60–100 €/MWh

Per gli impianti fotovoltaici sono previste maggiorazioni territoriali di 4 €/MWh nelle regioni centrali individuate dalla disciplina e di 10 €/MWh in Piemonte e nelle altre regioni settentrionali ammesse.

Per un impianto fotovoltaico piemontese fino a 200 kW, l’intervallo teorico risulta quindi pari a 90–130 €/MWh, prima delle eventuali riduzioni per cumulo con contributi in conto capitale. La tariffa si applica all’energia condivisa incentivabile e non all’intera produzione dell’impianto.

Contributo in conto capitale: aggiornamento rispetto al 2024

Il riferimento originario ai soli Comuni con meno di 5.000 abitanti è stato superato dall’estensione agli impianti situati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Il contributo può coprire fino al 40% delle spese ammissibili, nei limiti dei massimali e delle condizioni previste. Il termine per la presentazione delle domande era fissato al 30 novembre 2025. Nel 2026 il quadro attuativo è stato ridefinito attraverso la Facility CACER, gestita dal GSE.

Per una nuova iniziativa avviata oggi, il contributo del 40% non deve pertanto essere inserito nel piano finanziario come un beneficio automaticamente disponibile: occorre verificare l’esistenza di una domanda già presentata, il relativo provvedimento di concessione oppure eventuali nuove misure applicabili.

Per gli interventi ammessi alla Facility, le disposizioni aggiornate prevedono l’entrata in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione degli accordi di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Il precedente termine del 30 giugno 2026 non costituisce più la scadenza generale per completare i lavori.

Il cumulo tra contributo in conto capitale e tariffa premio richiede un calcolo specifico: può comportare una riduzione della tariffa, secondo l’intensità dell’aiuto e le condizioni applicabili. Il piano economico deve quindi considerare l’effetto complessivo del sostegno pubblico.

Percorso tecnico e amministrativo

La realizzazione di una CER richiede una sequenza coordinata di attività:

  1. Individuazione dei partecipanti e delle superfici. Raccolta dei POD, dei dati di consumo e delle disponibilità degli immobili.
  2. Verifica territoriale. Controllo dell’appartenenza dei punti alla medesima area di cabina primaria per ciascuna configurazione.
  3. Studio di fattibilità. Simulazione della produzione e dei prelievi su base oraria, stima dell’energia condivisa e valutazione dei costi.
  4. Definizione della struttura giuridica. Predisposizione di atto costitutivo, statuto, regolamento e accordi con i produttori.
  5. Verifica dell’ammissibilità. Controllo dei requisiti degli impianti, della sequenza temporale degli adempimenti e delle agevolazioni richieste.
  6. Progettazione, autorizzazione e connessione. Sviluppo degli impianti e gestione dei rapporti con il distributore.
  7. Richiesta al GSE e gestione operativa. Attivazione del servizio, monitoraggio, rendicontazione e ripartizione dei proventi.

È possibile richiedere una verifica preliminare di ammissibilità al GSE, alle condizioni previste, prima dell’entrata in esercizio degli impianti.

Proposta operativa: progetto REA MiniCER

La denominazione REA MiniCER identifica una proposta organizzativa per una comunità energetica di dimensione locale. Non costituisce una categoria normativa autonoma.

Il progetto può essere sviluppato aggregando impianti fotovoltaici e utenze con consumi complementari: abitazioni, attività commerciali, piccole imprese, servizi pubblici ed enti del territorio.

Il modello organizzativo prevede:

  • produttori e prosumer, che realizzano o mettono a disposizione gli impianti secondo accordi definiti;
  • consumatori, che partecipano con i prelievi delle proprie utenze;
  • CER, che disciplina la condivisione e la distribuzione dei benefici;
  • referente e fornitori di servizi, incaricati degli adempimenti e delle attività tecniche e amministrative.

Ai produttori spettano i ricavi e i risparmi derivanti dalla gestione dell’impianto secondo i rispettivi contratti. L’eventuale contributo agli investimenti spetta al soggetto formalmente ammesso all’agevolazione.

I proventi della condivisione vengono invece ripartiti secondo il regolamento della CER, tenendo conto dei costi di gestione, degli impegni assunti e delle finalità sociali. Non è previsto un automatismo che riservi tutto il contributo in conto capitale ai produttori e tutta la tariffa premio ai consumatori.

Il regolamento deve inoltre rispettare i vincoli sulla destinazione della quota di tariffa premio eccedentaria: oltre le soglie previste, tale quota deve essere attribuita ai consumatori diversi dalle imprese oppure destinata a finalità sociali sul territorio.

Valutazione della sostenibilità del progetto

Il piano economico della MiniCER deve sviluppare scenari prudenziali e verificare almeno:

  • produzione attesa e quota di autoconsumo fisico;
  • energia immessa ed energia condivisa su base oraria;
  • ricavi di vendita e incentivi effettivamente applicabili;
  • investimenti, manutenzione, assicurazioni e costi amministrativi;
  • criteri di ripartizione e beneficio netto per ciascuna categoria di partecipanti;
  • effetti di variazioni dei prezzi, dei consumi e della composizione della comunità.

L’efficacia della CER dipende dall’equilibrio tra impianti, consumi e organizzazione. Una progettazione fondata sui dati permette di valorizzare la produzione rinnovabile locale e di distribuire benefici economici trasparenti e verificabili.

organizzati in un associazione riceveranno l’incentivo come definito dal decreto. Contattaci

Scarica la brochure: CER-FTV